La sentenza n. 209 del 13.10.2022 della Corte Costituzionale ha stabilito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale (oppure l’applicazione della aliquota ridotta se l’abitazione è accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, questo a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente e del suo nucleo familiare.
Ciò significa che, se il coniuge ha la residenza anagrafica e la dimora abituale in un’altra casa, anche lui può fruire dell’esenzione per quest’ultima unità indipendentemente dal fatto che la stessa sia nel medesimo comune oppure in un altro comune.
Il requisito della residenza anagrafica è dimostrato con l'iscrizione presso il registro dell'Anagrafe del Comune mentre per quello della dimora abituale occorre dimostrare di abitare effettivamente nell'unità immobiliare, producendo, ad esempio, la documentazione che attesti consumi delle utenze domestiche congri con un utilizzo abituale oppure la presenza di un medico curante. A tal fine i comuni e le altre autorità hanno la possibilità di effettuare adeguati controlli avendo efficaci strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni tra cui anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas riferiti alle unità immobiliari site nel proprio territorio dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale.
I contribuenti, in sede di calcolo dell’imposta, dovranno verificare le quote di comproprietà poiché l’agevolazione spetta limitatamente alla percentuale di possesso dell’immobile di cui si ha la titolarità e si estende anche alle sue pertinenze qualificandosi come tali esclusivamente le unità accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità abitativa.
La novità si applica già per il calcolo del saldo IMU 2022 per cui il versamento di dicembre avverrà conguagliando quanto versato in acconto a giugno. Nel caso in cui emerga un importo a credito questo deve essere oggetto di apposita istanza di rimborso e l’eventuale compensazione con le imposte dovute per gli anni futuri deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell’ente locale.
I contribuenti, le cui abitazioni possono fruire dell’esenzione/riduzione a seguito della sentenza 209/2022, dovranno infine valutare la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso negli anni pregressi. A tal fine si può richiedere il rimborso dei versamenti entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.