Il Decreto Rilancio e le misure inerenti l'edilizia

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34 DEL 19/05/2020) prevede alcune misure che riguardano gli interventi finalizzati a favorire il rilancio del settore edile, e sono elencate agli artt. 119 e 121.

La misura sicuramente più di impatto è l'introduzione del così detto "Superbonus", che consiste in una promozione senza precedenti dei lavori relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e del comportamento sismico di un edificio; la spesa detraibile dalle imposte viene infatti innalzata al 110%, a beneficio dell'utente che sostiene delle spese, per i lavori eseguiti a partire dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Differenze e sovrapposizioni con l'attuale EcoBonus

Rispetto all'attuale Eco-Bonus vengono fissati alcuni requisiti aggiuntivi per poter accedere a questa soglia maggiorata di detrazioni:

Prima di tutto non viene spalmato automaticamente per tutti gli incentivi di efficienza energetica ma per poter "attivare" questa misura è necessario realizzare almeno uno dei tre interventi definiti trainanti:

  1. interventi di coibentazione termica che riguardino almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio,
  2. sostituzione del generatore centralizzato esistente con uno a condensazione
  3. la sostituzione dell'impianto di riscaldamento su edifici unifamigliari con un impianto in Pompa di Calore, ibrido o geotermico.

Nel momento in cui si realizza almeno uno di questi interventi, vengono ricompresi nel perimetro del 110% altri interventi che il Decreto individua quali:

  1. l'installazione di pannelli solari,
  2. l’installazione degli impianti di accumulo di energia relativi ai medesimi pannelli solari,
  3. il rifacimento delle facciate,
  4. l'installazione di colonnine di ricarica delle batterie di auto elettriche,
  5. tutti gli interventi ricompresi nel vecchio Ecobonus.

Altro requisito per poter accedere alla detrazione del 110% è il miglioramento, mediante gli interventi in progetto, di almeno due classi energetiche, o, qualora non fosse possibile, di almeno una classe energetica.

Sismabonus

A riguardo del miglioramento del comportamento sismico degli edifici il Decreto innalza al 110% le spese detraibili che precedentemente già rientravano nel Sismabonus, ricordando che tale misura non è applicabile su tutto il territorio nazionale ma ad esclusione della zona sismica 4.

Prime e seconde case

Il Decreto esclude esplicitamente solo gli edifici unifamigliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, pertanto dovrebbero essere ricomprese nella misura le seconde case contenute in un fabbricato plurifamigliare e condominiale.

La cessione del credito di imposta ad altri soggetti in aggiunta all'impresa esecutrice (non solo per il Superbonus 110%).

Rappresenta sicuramente una delle novità più interessanti di questo Decreto; in aggiunta infatti alle possibilità che già erano presenti precedentemente, la detrazione diretta e la cessione del credito di imposta all'impresa/società che esegue i lavori, viene introdotta la possibilità da parte di quest'ultima di successiva cessione ad altri soggetti come istituti di credito e altri intermediari finanziari. Misura che viene estesa anche a tutte le altre misure di detrazione: Bonus Casa, Eco-Bonus, Sismabonus, Bonus Facciate.

Il ruolo del professionista

Viene caricato di maggiori responsabilità rispetto a quanto accaduto sin'ora in quanto è richiesto che predisponga una relazione asseverata che attesti il rispetto dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sia per quanto riguarda gli interventi relativi all'efficienza energetica che quelli relativi al Sismabonus. Ai professionisti che rilasciano attestazioni o dichiarazioni infedeli è commisurata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 e 15.000€ per ciascuna attestazione, in aggiunta alle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Attuazione e zone d'ombra

Quanto sopra esposto è una sintesi delle misure relative al campo edile contenute nel Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a questo dovranno seguire i Decreti Attuativi che vedremo come e se chiariranno alcune zone d'ombra presenti; solo per citarne alcune:

  • quando si parla di miglioramento della classificazione energetica, quale sarà l'impossibilità di intervento che giustificherà il passaggio solo di una e non due classi? Verranno introdotte valutazioni relative alla congruità tra costi e miglioramento energetico?
  • oppure in merito alla classificazione energetica dei condomini, in virtù del fatto che oggi non è più possibile redigere un APE relativo all'intero stabile, ma gli APE devono essere relativi alle singole unità immobiliari come si applicherà in questi casi il miglioramento delle due classi energetiche?
  • in ultimo, ma non meno importante, come verrà definito l'intervento di banche e istituti finanziari nella cessione del credito, sarà veramente possibile garantire contemporaneamente la gratuità degli interventi per i privati e la liquidità economica delle imprese?